Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria

Legge regionale 26.6.2018, n. 22 - BURC n. 66 del 28.6.2018.

Indice:

  • Finalità e definizioni
    • Art. 1, 2
  • Competenze e Attribuzioni
  • Disciplina dell'attività funebre
  • Disciplina delle attività cimiteriali e della cremazione
  • Impianti cimiteriali per animali
  • Disposizioni di adeguamento e finali

TITOLO I FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1 (Finalità, princìpi e ambito di applicazione)

1. La Regione Calabria, assicura la dignità delle scelte personali in materia di disposizione del proprio corpo nel caso di decesso, in un quadro di rispetto delle idee, delle convinzioni e dei sistemi valoriali. 2. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, al fine di tutelare l’interesse degli utenti dei servizi e di uniformare le attività pubbliche e gestionali ai princìpi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed efficacia delle prestazioni, tenuto conto degli interessi pubblici preordinati alla tutela della salute pubblica, dell’igiene e della sicurezza. 3. In particolare, la presente legge:a) definisce le funzioni della Regione e degli enti locali ed aziende sanitarie provinciali (ASP), individuando le modalità di partecipazione relative alle loro funzioni ed ai loro servizi, negli ambiti delle rispettive competenze e senza incidere sulle proprie autonomie operative; b) disciplina le procedure relative alla polizia mortuaria, anche per quanto attiene ai profili igienico-sanitari; c) armonizza, nell’ambito della polizia mortuaria, le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti; d) regolamenta le condizioni e i requisiti per l’esercizio delle attività mortuarie e funebri, affinché le stesse siano svolte nel rispetto delle finalità e delle garanzie di cui alla presente legge. 4. La costruzione e la gestione dei cimiteri sono considerate attività di rilevanza pubblica e come tali da assoggettare al regime demaniale di cui all’articolo 824 del codice civile. I cimiteri sono assoggettati al regime dei beni demaniali e costituiscono memoria storica della collettività di riferimento anche al fine di assolvere alla loro funzione, nei riguardi delle comunità locali, secondo i diversi usi funerari. 5. I servizi cimiteriali comprendono l’insieme delle attività inerenti la disponibilità, la custodia, il mantenimento o l’ampliamento del demanio cimiteriale, l’accettazione dei defunti nel cimitero, nonché le operazioni cimiteriali di inumazione. Sono operazioni cimiteriali, a domanda individuale, i servizi cimiteriali relativi a tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione e traslazione di defunti o dispersione delle loro ceneri all’interno delle strutture, concessioni di spazi per sepolture, nonché le registrazioni amministrative connesse alle attività di cui al presente comma. 6. La gestione dei servizi cimiteriali deve garantire a tutti i cittadini la libertà di manifestazione del lutto e di scegliere il tipo di sepoltura dei propri defunti, nel rispetto delle volontà eventualmente espresse dal defunto, delle tradizioni e del credo religioso.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:a) per «salma», si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell’accertamento della morte;b) per «cadavere», si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o dell’accertamento della morte, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente; c) per «resto mortale», si intende un cadavere, in qualsiasi stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o di tumulazione aerata, ovvero venti anni di tumulazione stagna. Se il periodo di inumazione ordinaria è stabilito in misura inferiore, il termine di dieci anni è corrispondentemente abbreviato; d) per «attività di polizia mortuaria», si intendono le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti individuati dalla presente legge; e) per «servizi funebri», si intendono le attività imprenditoriali svolte congiuntamente nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza e di ottemperanza a regola d’arte degli obblighi contrattuali assunti con i dolenti dai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, ai fini delle seguenti prestazioni: 1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona; 2) preparazione, vendita e fornitura di casse mortuarie e di eventuali articoli funebri, in occasione del funerale, nel rispetto delle norme in materia di tutela sanitaria; 3) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o deposizione, al cimitero o all’impianto di cremazione;4) ricomposizione del cadavere mediante sua vestizione, tanatocosmesi e tanatoprassi;5) eventuale gestione di case funerarie; f) per «attività necroscopiche» si intendono le seguenti attività obbligatorie poste in esse: 1) dal Comune, in forma singola o associata, eseguite direttamente, gestite con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate con le procedure ad evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ovvero, con criteri di turnazione, a soggetti in possesso delle prescritte autorizzazioni di impresa funebre, che provvede: 1.1 nei casi di indigenza del defunto o dei suoi familiari, ovvero in caso di disinteresse dei familiari e di mancanza di altri soggetti che possano provvedere, se è necessario eseguire sia il trasporto e la sepoltura nel cimitero, che la fornitura della semplice bara da inumazione o da cremazione. Per «disinteresse», si intende la situazione in cui il trasporto e la sepoltura di una persona defunta non sono effettuati entro sei giorni dal suo decesso, fatte salve particolari circostanze, nelle quali il Comune può disporre l’eventuale differimento del termine; 1.2 su disposizione dell’autorità giudiziaria, o anche dell’autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, se si deve provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o di un cadavere in un obitorio, in un deposito di osservazione o in un servizio mortuario del Servizio sanitario nazionale (SSN); 2) dal Servizio sanitario regionale (SSR), quali il deposito di osservazione, l’obitorio, il servizio mortuario e le attività di medicina necroscopica. Gli istituti di medicina legale e delle assicurazioni svolgono funzioni obitoriali nel territorio dell’Azienda sanitaria provinciale (ASP) di riferimento; g) per «attività cerimoniale funebre», si intendono le manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in ambiti civili o religiosi. Tali attività possono comportare l’accoglimento e la temporanea permanenza di feretri o di urne cinerarie in luoghi predisposti per le cerimonie per lo svolgimento dei riti del commiato, intendendosi per tali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza nel cimitero o nel crematorio nonché le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare: 1) per «casa funeraria», si intende la struttura privata gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività funebre, in possesso diretto dei requisiti stabiliti dalla presente legge e dai regolamenti, ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso le abitazioni private o le strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell’osservazione della salma, nonché dell’imbalsamazione e della tanatoprassi, della custodia e dell’esposizione del cadavere e delle attività di commemorazione e di commiato del defunto. I feretri sigillati possono sostare presso la casa funeraria per brevi periodi, in attesa del trasporto e in vista dell’inumazione, della tumulazione o della cremazione;2) per «sala del commiato» si intende la sala, collocata all’interno della casa funeraria o, eventualmente, anche nel cimitero o nel crematorio, ma, comunque, al di fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, adibita all’esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso;h) per «trasporto funebre», si intende il trasporto della salma o del cadavere dal luogo di decesso a ogni altra destinazione prevista dalla presente legge, eseguito con mezzi e personale idonei dai soggetti abilitati all’esercizio dell’attività funebre;i) per «tanatoprassi», si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e, comunque, tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, e per «tanatocosmesi» si intendono i trattamenti di preparazione del corpo del defunto per la sua esposizione.

TITOLO II COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

Art. 3 (Compiti e attribuzioni della Regione)

1. La Regione esercita compiti di riordino, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai principi di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà. 2. La Giunta regionale definisce o concorre a definire, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze e in attuazione dei principi di cui alla presente legge:a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale, e, sentite le categorie, le relative norme gestionali;c) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle autorimesse;d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l’esercizio dell’attività funebre, nonché i requisiti della certificazione regionale all’attività funebre, in conformità a quanto previsto dalla presente legge;e) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;f) l’elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione;g) i criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione comunale;h) i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi funebri;i) le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri autorizzate dai Comuni e delle imprese funebri qualificate ed abilitate ai servizi disgiunti, garantendo che gli stessi siano consultabili liberamente in via telematica; j) le modalità per la formazione e l’aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge;k) i tempi di adeguamento e attuazione della presente legge, da parte dei Comuni e delle attività funebri esistenti, da accertarsi e realizzarsi entro tre mesi dell'entrata in vigore della stessa.

Art. 4 (Compiti e attribuzioni dei Comuni)

1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori e, in particolare:a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge; b) assicura spazi o locali pubblici idonei ad accogliere il feretro sigillato per lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari; c) adotta il regolamento di polizia mortuaria che stabilisce le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato; d) assicura il trasporto e il servizio funebre in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico; e) esercita i poteri di rilevamento delle imprese funebri;f) esercita poteri di vigilanza e di controllo, avvalendosi, per gli aspetti igienicosanitari, delle Aziende sanitarie provinciali.

Art. 5 (Riordino territoriale)

1. L'esercizio dell'attività funebre è sottoposto al riordino territoriale; essa integra le tradizionali suddivisioni in programmazione economica e pianificazione territoriale per offrire i riferimenti territoriali alle politiche di sviluppo, nel pieno rispetto dell'articolo 41 della Costituzione, per quanto riguarda la libertà d'impresa, e dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, per il libero mercato, al fine di assicurare le migliori funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza e nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Art. 6 (Compiti delle Aziende sanitarie provinciali)

1. Le Aziende sanitarie provinciali, nei limiti delle proprie competenze:a) assicurano il servizio di medicina necroscopica;b) impartiscono prescrizioni a tutela della salute pubblica;c) esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo per gli aspetti igienico- sanitari; d) rilasciano i pareri, le certificazioni e i nulla osta previsti dalla presente legge.

TITOLO III DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 7 (Attività funebre)

1. L’attività funebre costituisce attività imprenditoriale e comprende e assicura l’esercizio in forma congiunta dei seguenti servizi:a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e l’organizzazione delle onoranze funebri;b) vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale;c) preparazione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro;d) trasferimento durante il periodo di osservazione e di trasporto funebre;e) trattamenti di tanatocosmesi e di tanatoprassi;f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell’autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;g) gestione di case funerarie. 2. Per lo svolgimento dell’attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l’impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e secondo i requisiti stabiliti all’articolo 3, per i quali è necessario allegare dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).3. L’utilizzo del procacciamento di affari rivolto all’acquisizione e all’esecuzione di servizi funebri e delle attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all’esercizio di tale attività, è vietato e perseguibile, per come previsto dagli ordinamenti civile e penale. 4. L’attività funebre è un'attività di interesse generale e, come tale, è anche disciplinata dall’articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi della pubblica sicurezza). 5. E’ vietata l’intermediazione dell’attività funebre, sia ai titolari delle imprese esercenti l’attività funebre, che al relativo personale dipendente o ad esse collegato o riconducibile. 6. Il conferimento dell’incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e di articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale è svolta solo nelle sedi di imprese funebri autorizzate o, eccezionalmente, e su richiesta degli interessati, presso l’abitazione del defunto e dell’avente titolo, purché non all’interno di strutture sanitarie e socioassistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri. 7. Al fine di tutelare l’utenza dei servizi funebri, l’attività funebre è incompatibile con:a) la gestione del servizio cimiteriale;b) la gestione del servizio obitoriale;c) la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura e assimilate, sia pubbliche che private;8. Il Comune verifica annualmente la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre, anche acquisendo la certificazione di cui all’articolo 11.

Art. 8 (Impresa funebre)

1. I servizi funebri sono attività imprenditoriali e sono erogati secondo principi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendono l’effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto. 2. I servizi funebri sono erogati da soggetti che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, nonché di risorse umane, strumentali e finanziarie idonee e adeguate, sono titolari dell’apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9. 3. Ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini dei prezzi delle forniture e dei servizi.

Art. 9 (Requisiti dell’impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)

1. La dichiarazione da allegare alla SCIA ai sensi dell’articolo 7, comma 2, contiene l’autocertificazione dei seguenti requisiti:a) una sede idonea e adeguata per la trattazione degli affari, comprendente un ufficio e una sala di esposizione per gli articoli funebri, il tutto separato da altre attività commerciali non aventi attinenza con le attività funebri e che necessitano di partita IVA separata. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l’attività funebre, deve essere esposto il prezziario di tutte le forniture e prestazione rese, con la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio funebre di competenza dell’impresa è attualmente esente da IVA, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 10, primo comma, numero 27), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre; b) un responsabile abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro con il richiedente l’autorizzazione, che può coincidere con il titolare o legale rappresentante della stessa; c) un operatore funebre, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative, stabilmente assunto con regolare contratto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione, che può anche coincidere con un titolare o con il socio o con il socio familiare prestatore d’opera che svolga nell'impresa attività lavorativa e continuativa, o assunto mediante contratto di lavoro stipulato nel rispetto della vigente normativa sul lavoro e sulla sicurezza dei lavoratori; d) personale addetto alla movimentazione dei feretri, nel numero previsto dal decreto legislativo aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e dotazioni strumentali capaci di garantire il rispetto della legislazione sulla sicurezza, a tutela della salute dei lavoratori, in regola con le vigenti norme contributive e assicurative. Sono equiparati al personale dipendente il titolare dell'impresa individuale, i soci o i soci familiari lavoratori che svolgono nell'impresa attività in forma prevalente e continuativa; e) una o più auto funebri rispondenti alle normative vigenti.2. L'effettiva disponibilità congiunta e continuativa dei requisiti di cui al comma 1 lettera d) ed e) si intende soddisfatta anche laddove la medesima venga acquisita ricorrendo alla costituzione di consorzi per lo svolgimento dei trasporti funebri.3. I consorzi e gli operatori funebri di cui al comma 2, oltre ai requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b) devono dimostrare la disponibilità continuativa di dotazioni adeguate allo svolgimento delle prestazioni di spettanza al fine di garantire almeno due servizi in contemporanea. 4. Il titolare o socio o il responsabile, può svolgere anche le mansioni di necroforo.5. L'apertura di eventuali e ulteriori sedi secondarie nel Comune dove si trova la sede principale o in Comuni diversi da quello che ha rilasciato la prima autorizzazione, che devono essere comunque idonee e adeguate allo svolgimento della medesima attività, è soggetta a una nuova SCIA ai sensi dell’articolo 7, comma 2. L'addetto deve garantire la sua presenza nella succursale, negli orari di apertura al pubblico, esponendo gli orari di servizio all'esterno di essa. Le attività esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, per non intercorrere in sanzioni e/o nella chiusura delle sedi stesse.6. L’impresa funebre autonomamente in possesso dei requisiti di cui al comma 1, al solo scopo di assicurare la normale gestione e la regolare prestazione dei servizi a essa commissionati, può avvalersi di altre imprese funebri autorizzate, in possesso di mezzi per come indicati dal comma 1. In questo caso, per non eludere la normativa nazionale in materia ed evitare la configurazione di condotte illecite come la somministrazione illecita di manodopera, l’impresa funebre comunica preventivamente ai familiari del defunto che, con mandato, darà incarico per il trasporto disgiunto a impresa diversa da quella incaricata per la vendita del feretro e relative attività svolte.7. Le imprese funebri in possesso dei requisiti di cui al comma 1 possono, mediante la sottoscrizione di formali contratti, costituire consorzi, società consortili e reti di imprese, dando informazione di tali contratti sia agli utenti, all’atto del conferimento del mandato, sia alle pubbliche amministrazioni, in occasione della presentazione della richiesta di autorizzazione al trasporto e, comunque, agli organi deputati alla vigilanza e al controllo delle attività funebri.

Art. 10 (Requisiti del personale dell’impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati)

1. Il personale addetto che svolge attività funebre può essere assimilato alle categorie degli operatori addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose, indicate al numero 46 della tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (Approvazione della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1° del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692), così come richiamata dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 ottobre 2004 (Individuazione, in via provvisoriamente sostitutiva, della contrattazione collettiva dei casi di ricorso al lavoro intermittente, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), se, nei singoli casi, l'Ispettorato del lavoro riconosce il carattere discontinuo del lavoro. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi obbligatori, abilitanti il personale alla professione, sono erogati da soggetti accreditati direttamente dalla Regione. I corsi di formazione già svolti restano validi e sono riconosciuti come bagaglio professionale e qualitativo dell'impresa che ne ha richiesto adempimento. 3. L’attività funebre, in qualsiasi forma esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in uno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi ha riportato: a) condanna definitiva per uno dei reati di cui al Libro II, Titolo VIII, Capo II, del codice penale; b) condanna definitiva per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni;c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;d) condanna alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte ovvero dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;e) sottoposizione alle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni delle norme di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229); g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro non conciliabili in via amministrativa. 4. Le condizioni ostative di cui al comma 3, così come previsto nei singoli casi dagli ordinamenti civili e penali in vigore, si applicano al titolare, al legale rappresentante, ai prestatori d’opera nonché a tutto il personale dell’impresa.

Art. 11 (Accertamento dei requisiti)

1. L’accertamento dei requisiti per l’esercizio delle attività funebri è effettuato dai Comuni e dalle Aziende sanitarie provinciali esercitando le funzioni a essi attribuite dalla presente legge. 2. Ai fini dell’accertamento di cui al comma 1, le imprese, entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera k), devono munirsi della certificazione attestante il possesso dei requisiti. 3. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata annualmente dai Comuni, ai quali spetta la verifica. 4. La certificazione di cui ai commi 2 e 3 ha validità annuale.5. La mancata acquisizione o presentazione della certificazione di cui ai commi 2, 3 e 4, equivale a carenza dei requisiti e comporta l’immediata cessazione dell’attività.

Art. 12 (Mandato)

1. Il Comune, avvalendosi delle Aziende sanitarie provinciali per gli aspetti igienico-sanitari, e in conformità all'articolo 119 della Costituzione, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri al fine di garantire agli utenti il diritto di scegliere liberamente l’impresa funebre di cui avvalersi, senza intervenire direttamente sulla domanda e sull’offerta dei servizi nonché sulla definizione delle tariffe, a esclusione delle seguenti prestazioni: a) servizio funebre obbligatorio di cadaveri, nei casi di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero nel caso di disinteresse; b) servizio obbligatorio di raccolta e di trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico ovvero in abitazione o in luogo privati, a seguito di richiesta dell’autorità giudiziaria. 2. Il mandato di servizi funebri deve essere conferito per iscritto a un’impresa funebre autorizzata. 3. Il mandato di cui al comma 2 è conferito all’impresa funebre nella sua sede autorizzata, principale o secondaria, ovvero, su richiesta dei familiari, presso l’abitazione del defunto o dell’avente titolo, purché al di fuori di strutture socio-sanitarie di ricovero e cura, nonché di strutture socio- sanitarie pubbliche o private e dei cimiteri. È vietato l’uso di sedi e di uffici mobili. 4. È fatto divieto a chiunque di segnalare, o comunque di portare a conoscenza di imprese funebri, il decesso di persone. È altresì fatto divieto di indirizzare il dolente nella scelta dell’impresa funebre al personale che presta servizio, a qualsiasi titolo, presso enti pubblici, strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura e assimilate, pubbliche o private, nonché presso strutture deputate ai pubblici servizi, e ai gestori di un servizio di ambulanze. 5. Nello svolgimento dell’attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e quella da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, è vietato proporre direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regalie di valore o vantaggi di qualsiasi genere, per ottenere informazioni finalizzate all’acquisizione di mandati.

Art. 13 (Trasporti funebri)

1. Costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo del decesso ai locali di osservazione, quali il servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l’obitorio, la casa funeraria o l’abitazione del defunto o di un suo familiare, ed eccezionalmente altri luoghi, per il tributo di speciali onoranze e, previa specifica autorizzazione del sindaco, entro quarantotto ore dalla morte, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuto l’accertamento della morte, nel rispetto delle norme sanitarie e in tutto il territorio regionale a seguito della certificazione di cui al comma 10. 2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo in cui è stato sigillato al luogo di destinazione, quali un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze, previamente autorizzato dal Comune dove è avvenuto il decesso. 3. Il trasporto di salma o di cadavere, previamente identificato a cura dell’addetto al trasporto, è riservato ai soggetti titolati alla sua esecuzione e deve essere effettuato con un’autofunebre e con personale numericamente sufficiente, in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e di sanità pubblica, di servizi funebri, di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori. 4. L’addetto al trasporto di cadavere, in qualità di incaricato di pubblico servizio, prima della partenza verifica e certifica su un apposito verbale:a) l’identità del cadavere;b) che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;c) i nominativi dei necrofori o portantini utilizzati e i dati dell’autofunebre che, in concreto, eseguono il trasporto. 5. L’addetto al trasporto funebre appone i sigilli per i trasporti fuori Comune e ne è responsabile; egli, inoltre, redige il verbale di verifica in duplice originale in modo che un esemplare accompagni il feretro fino a destinazione e l’altro sia conservato dall’incaricato del trasporto. Il Comune di destinazione trasmette copia del verbale di verifica al Comune in cui è avvenuto il decesso. 6. Per il trasporto funebre all’estero, la relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso. In questo caso, trovano applicazione le norme previste dai trattati internazionali vigenti. 7. Se il decesso avviene presso una struttura sanitaria, una casa di riposo ovvero istituti pubblici o privati, il trasferimento della salma o del cadavere all’interno delle stesse strutture è effettuato da personale incaricato dalla competente direzione sanitaria che non riveste la qualità di esercente di attività funebre o a esso collegata. 8. Nella nozione di trasporto di cadavere sono, altresì, compresi la raccolta e la decorosa composizione nel feretro, il prelievo di quest’ultimo, con il relativo trasferimento e la sosta per cerimonie civili o religiose, nonché la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione. 9. I Comuni controllano che, nello svolgimento dei trasporti funebri e delle operazioni cimiteriali, sia presente un numero di addetti pari a quello individuato nel documento di valutazione dei rischi predisposto ai sensi del d.lgs. 81/2008. 10. Il medico intervenuto al momento della constatazione del decesso certifica preventivamente, qualora non sussista pericolo per la salute pubblica e si escluda il sospetto di morte dovuta a reato o malattie infettive, la possibilità del trasferimento della salma, in tutto il territorio regionale, con l'impiego di un contenitore rigido o flessibile, impermeabile sul fondo ma in grado, contemporaneamente, di permettere passaggio di aria così da consentire la respirazione se vi fossero segni di vita, entro la durata del periodo di osservazione, presso strutture obitoriali o case funerarie autorizzate, previa richiesta dei familiari; la visita necroscopica, se non già eseguita prima del trasporto, compete all’ASP del luogo in cui si svolge il residuo periodo d'osservazione. 11. La certificazione di cui al comma 10 è titolo valido per il trasferimento della salma. Dell’eventuale trasferimento è data comunicazione dal soggetto esercente attività funebre incaricato, anche per via telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso e che rilascia l’autorizzazione al trasporto, al Comune di destinazione della salma e all’ASP competente per territorio nel luogo di destinazione della salma. 12. Il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l’accettazione della salma, con l’indicazione del luogo di partenza, dell’orario di arrivo e dell’addetto al trasporto, e trasmette tali informazioni, anche in via telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso, al Comune ove è destinata la salma, nonché all’ASP competente per territorio nel luogo di destinazione della stessa. Se l’accertamento della morte non è stato eseguito nel luogo del decesso, il Comune di destinazione della salma deve darne notizia al medico necroscopo affinché effettui detto accertamento, che è trasmesso, anche in via telematica, al Comune ove è avvenuto il decesso per il rilascio della relativa documentazione. 13. In caso di pericolo per la salute pubblica, il trasferimento di salma è autorizzato dal medico necroscopo che detta, altresì, le cautele da osservare in concreto. 14. Il trasporto di ceneri e di ossa umane non ha controindicazioni igienico-sanitarie e può essere svolto da chiunque, previa autorizzazione dell’ufficiale di stato civile del Comune di partenza, che ne dà avviso all’ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all’estero. 15. Il trasporto di resti mortali da un cimitero ad altro cimitero o al crematorio è effettuato, su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati e previa autorizzazione del Comune ove erano sepolti, con l’adozione delle misure necessarie a garantire il decoro e la salute pubblica. 16. Ogni trasporto funebre di salma o di cadavere è svolto a pagamento da un soggetto esercente l’attività funebre, previo incarico di chi lo commissiona. I costi del trasporto sono a carico di chi lo richiede o lo dispone; per quanto riguarda i servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1, punti 1.1 e 1.2, i costi sono a carico del Comune in cui ha avuto luogo il decesso. 17. Il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso sanitario e comunale. 18. La chiusura e il sigillo feretro, in ceralacca o adesivo, riportante i dati dell'impresa che trasporta il cadavere e che ne attesti l'integrità della chiusura, apposto sul coperchio per i trasporti fuori dal territorio comunale, regionale e nazionale, che non rientrano nella fattispecie dei trasporti di cui ai commi 10, sono demandati all'impresa funebre che ne effettua il trasporto e la stessa ne è civilmente e penalmente responsabile.

Art. 14 (Caratteristiche dei feretri)

1. Per garantire il libero trasporto dei feretri nel territorio nazionale, con decreto del Ministro della salute sono definite le caratteristiche che devono avere i cofani funebri in relazione alla destinazione finale, sia essa l’inumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato ovvero la cremazione nonché la loro modalità di confezionamento in conformità alle seguenti disposizioni: a) i cofani funebri devono essere interamente ed esclusivamente costruiti con tavole di legno massiccio. Il legno utilizzato per produrre gli stessi deve essere di provenienza legale ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010. Per la pratica della tumulazione in loculo stagno è obbligatoria, oltre alla cassa in legno massiccio, anche una controcassa interna di zinco avente le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente. Per l’inumazione, la cremazione e la tumulazione in loculo areato non è richiesta la controcassa; b) sulla cassa di legno, in posizione ben visibile, a cofano chiuso, devono essere impressi, in maniera indelebile e inequivocabile, sia il marchio del fabbricante sia l’indicazione geografica di produzione. La marchiatura può essere effettuata utilizzando sia i metodi tradizionali a punzone, sia quelli di stampatura o di etichettatura a inchiostro o a trasferimento di pigmenti. È fatto assoluto divieto a soggetti non produttori di effettuare marchiature sul prodotto, se non in maniera integrativa e complementare a quelle del fabbricante. Le bare devono essere conformi a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e alle disposizioni normative vigenti in materia; c) quando è utilizzata solo la cassa di legno, essa deve essere munita di un involucro impermeabile, costituito chimicamente solo da carbonio idrogeno e da ossigeno, di spessore minimo di 40 micron che copre, senza soluzione di continuità, il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore. Il fondo della cassa deve essere dotato di idoneo materiale assorbente ed enzimatico, in caso di inumazione o di tumulazione in un loculo aerato. Tali materiali e la tappezzeria interna devono essere costituiti chimicamente solo da carbonio idrogeno e da ossigeno e avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Nei casi in cui è prevista la cassa doppia, di legno e di zinco, è obbligatorio l’uso di dispositivi atti a ridurre la sovrapressione. Nei casi di tumulazione in un loculo stagno, in cui è previsto l’uso della controcassa interna o esterna in zinco, le caratteristiche di biodegradabilità dei materiali non sono influenti in quanto non esistono condizioni ambientali che permettano la loro biodegradazione. Sono considerati biodegradabili i materiali che, per tipo e per spessore, hanno superato la prova prevista dal decreto del Ministro dell’ambiente 7 dicembre 1990 (Definizione delle modalità del saggio di biodegradabilità dei sacchetti di plastica per l’asporto delle merci); d) sul coperchio del feretro deve essere apposta una targhetta identificativa fatta di materiale inossidabile e non alterabile, recante il nome, il cognome e la data di nascita e di morte del defunto. Indipendentemente dalla destinazione d’uso, tutti i materiali tessili, metallici e plastici interni al cofano devono essere, al momento della loro immissione sul mercato, conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006. È obbligatoria la tracciabilità completa dei prodotti interni al cofano, relativamente alle loro produzione e commercializzazione allo scopo di identificare le responsabilità in caso di mancato rispetto dei requisiti;e) limitatamente a operazioni cimiteriali quali esumazioni ed estumulazioni di resti mortali da avviare alla reinumazione o alla cremazione, possono essere utilizzati per il solo trasporto contenitori di materiali diversi da quelli previsti dalla lettera a), comunque autorizzati dal Ministero della salute; f) sono vietati la distribuzione e l’utilizzo di materiali e di prodotti non certificati. Spetta alle Aziende sanitarie provinciali e agli organi di polizia o a soggetti terzi individuati dal Ministero della salute il compito di controllare e segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni, applicando, ove necessario, le sanzioni stabilite dalla legislazione vigente; g) il confezionamento del feretro avviene per opera del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 5, in qualità di incaricato di pubblico servizio, e provvedendo a redigere apposito certificato di conformità da rilasciare agli aventi titolo sul defunto. Il costruttore è responsabile della costruzione del cofano funebre e delle relative caratteristiche di conformità con le disposizioni previste nella presente legge.

Art. 15 (Case funerarie e servizi mortuari)

1. La realizzazione e l’esercizio di una casa funeraria, all’interno della quale possono essere presenti anche una o più sale destinate alla custodia e all’esposizione dei defunti, nonché alla celebrazione e al commiato, è consentita ai soggetti esercenti l'attività funebre previa autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente, nella piena autonomia del soggetto gestore circa gli orari di apertura in funzione dei servizi richiesti dai dolenti, gli orari di fissazione dei funerali e l’organizzazione aziendale. 2. L’accesso a una casa funeraria avviene su richiesta del familiare del defunto o di un altro soggetto avente titolo. 3. Per l’esercizio delle attività, le dotazioni strutturali e impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) e integrate da quanto previsto dalla presente legge. 4. La casa funeraria deve disporre di spazi per la sosta e per la preparazione dei defunti e di una camera ardente o sala del commiato. In termini di accessibilità, devono essere consentite l’entrata e l’uscita autonome, senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto un accesso dall’esterno per i visitatori. 5. I requisiti minimi strutturali che devono possedere le case funerarie sono: a) locale di osservazione o di sosta delle salme;b) camera ardente o sala di esposizione;c) locale di preparazione dei defunti; d) servizi igienici per il personale;e) servizi igienici per i dolenti;f) sala per onoranze funebri al feretro; g) almeno una cella frigorifera;h) deposito per i materiali. 6. Le case funerarie non possono essere collocate all’interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio-sanitarie e socio-assistenziali e nei cimiteri. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari. 7. I servizi mortuari sanitari e le attività necroscopiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2), costituiscono servizi della struttura sanitaria e possono essere gestiti solo in forma diretta o affidati, previa gara ad evidenza pubblica, a soggetti terzi che, a nessun titolo, possono essere esercenti di attività funebri o soggetti a essi collegati o in qualsiasi modo ad essi riconducibili.

Art. 16 (Tanatoprassi)

1. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti solo dopo l’accertamento di morte, effettuato da un operatore abilitato nel rispetto delle vigenti norme nazionali ed europee.

Art. 17 (Attività collaterali e integrative)

1. Le imprese funebri, se effettuano altre prestazioni di servizio o cessione di beni rispetto a quelle definite dal presente titolo, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti relativi alle singole prestazioni di servizio o cessioni di beni.

Art. 18 (Vigilanza e sanzioni)

1. I Comuni e le Aziende sanitarie provinciali vigilano e controllano l’osservanza delle norme per le attività funebri nel territorio di riferimento. 2. Gli oneri per la vigilanza e per il controllo sono coperti da risorse proprie dei Comuni e delle Aziende sanitarie provinciali, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, e dai proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo. 3. Le violazioni della presente legge da parte dei soggetti esercenti attività di impresa funebre sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, salvo quanto previsto dai commi 4, 5, 6 e 7. 4. Le violazioni delle disposizioni dell’articolo 8 e dell’articolo 13 sono soggette, a seconda della gravità, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. 5. In caso di violazione alle disposizioni dell’articolo 12, le sanzioni di cui al comma 4 del presente articolo sono duplicate. 6. In caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 12, commi 4 e 5, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5, si applica la pena della reclusione da un minimo di dodici mesi a un massimo di cinque anni per chi ha effettuato la segnalazione o la comunicazione e per il soggetto destinatario della stessa. 7. In caso di recidiva, le violazioni alle disposizioni dell’articolo 12 comportano, altresì, la sospensione dell’attività per tre mesi, decorrenti dalla notificazione dell’accertamento definitivo e non impugnabile della violazione, elevati a sei mesi in caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 12, commi 4 e 5. In caso di violazioni particolarmente gravi è, altresì, disposta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. 8. Sono fatte salve le fattispecie costituenti reati relative alle violazioni delle disposizioni della presente legge.

TITOLO IV DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CIMITERIALI E DELLA CREMAZIONE

CAPO I DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CIMITERIALI

Art. 19 (Competenze e funzioni della Regione e dei Comuni)

1. La Regione predispone e approva il Piano generale dei cimiteri e dei crematori.2. La Regione, d’intesa con i Comuni interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i cimiteri e i crematori pubblici esistenti e quelli da realizzare e ne definisce i criteri gestionali, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge, dalle norme nazionali e dall’Unione europea.3. La Regione, nei limiti delle proprie attribuzioni, definisce i percorsi formativi che gli operatori cimiteriali sono tenuti a sostenere, al fine di garantire un elevato sistema di qualità dei servizi.4. I Comuni, sulla base del Piano generale dei cimiteri e dei crematori di cui al comma 1, sentite la ASP competente per territorio e l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria (ARPACAL), approvano i piani regolatori cimiteriali.5. I Comuni sono titolari della gestione dei cimiteri, dei crematori pubblici e dei servizi cimiteriali relativi al proprio territorio e affidano la gestione di essi in conformità alle disposizioni della presente legge, delle norme nazionali e dell’Unione europea.6. I Comuni redigono un elenco degli operatori cimiteriali che hanno concluso con esito positivo i percorsi formativi definiti dalla Regione e che operano nell’ambito del proprio territorio.7. I Comuni approvano le tariffe concernenti le operazioni cimiteriali, i servizi di illuminazione elettrica votiva e le concessioni cimiteriali, applicando i criteri stabiliti dall’articolo 117 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e dal Piano generale di cui al comma 1. Nella determinazione delle tariffe, i Comuni stabiliscono criteri che consentano anche di accantonare risorse adeguate al mantenimento del cimitero e delle sepolture. Gli oneri per i servizi gratuiti sono posti a carico del Comune di residenza del defunto. La determinazione delle tariffe non può in nessun caso discriminare alcune forme di sepoltura nei confronti di altre. I servizi cimiteriali non possono essere gravati da alcun diritto fisso. 8. Se i soggetti aventi titolo richiedono di disporre delle spoglie mortali del defunto per sepoltura o cremazione, l’onere per le relative operazioni cimiteriali è posto a esclusivo carico degli stessi. 9. Per le operazioni cimiteriali soggette a scadenza della concessione, in caso di disinteresse dei familiari del defunto, l’onere delle operazioni è considerato onere di servizio pubblico ed è posto a carico del Comune nel cui territorio insiste il cimitero. Tale situazione sussiste quando i soggetti aventi titolo non provvedano, entro la scadenza, a richiedere il rinnovo della concessione o altra destinazione alle spoglie mortali od operazioni interessanti il sepolcro; se sono posti in essere comportamenti attivi entro i sei mesi successivi alla scadenza della concessione, gli stessi soggetti aventi titolo sono tenuti a corrispondere gli oneri eventualmente già assunti dal Comune o dal gestore del cimitero. 10. Il Comune approva il regolamento di polizia mortuaria che:a) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;b) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;c) fissa le prescrizioni relative all’affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie, nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge;d) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell’ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione;e) istituisce e definisce l’elenco degli operatori cimiteriali e lapidei abilitati a operare presso i cimiteri cittadini nel rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva e che hanno sostenuto con successo i percorsi formativi definiti dalla Regione. 11. Il Comune tutela la libertà di espressione del ricordo e del lutto, senza imporre ai dolenti vincoli in merito agli arredi cimiteriali dei monumenti, dei loculi e degli ossari funebri. Le disposizioni in contrasto con il presente comma cessano immediatamente la loro efficacia e validità senza ulteriori adempimenti.

Art. 20 (Piano generale dei cimiteri e dei crematori)

1. Il Piano generale dei cimiteri e dei crematori, di seguito denominato «Piano generale», è predisposto e approvato dalla Regione, tenuto conto delle strutture esistenti e del tendenziale fabbisogno delle singole comunità, ed è volto a garantire la più ampia libertà di scelta della forma di sepoltura. 2. Nella predisposizione del Piano generale, la Regione tiene, altresì, conto dei dati storici rilevati e dei valori tendenziali medi, individuano i livelli ottimali del servizio, sollecitando i Comuni alla realizzazione di nuovi cimiteri o crematori ovvero all’ampliamento di quelli esistenti. 3. Il Piano generale prevede l’accorpamento dei Comuni in ambiti territoriali omogenei ai fini della determinazione delle tariffe medie per le concessioni e per i servizi cimiteriali. 4. Il Piano generale individua, altresì, i cimiteri aventi rilevanza storica e monumentale.

Art. 21 (Piani regolatori cimiteriali)

1. I Comuni, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio comunale, approvano il Piano regolatore cimiteriale (PRC) e adottano un sistema di rilevazione delle diverse tipologie di sepolture e della cremazione. 2. Il PRC ha validità almeno ventennale ed è oggetto di eventuale revisione ogni dieci anni. Esso può essere comunque revisionato in ogni tempo, se il Comune rileva scostamenti tali da influire negativamente sulle condizioni di erogazione dei servizi. 3. Il PRC reca una pianificazione dei cimiteri esistenti e delle relative aree di rispetto, tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione regionale in materia di crematori. 4. Gli elementi da considerare per la redazione dei PRC sono:a) l’andamento medio della mortalità nell’area di propria competenza territoriale, sulla base di dati statistici dell’ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;b) la ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, stagna e aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;c) l’evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni, considerando le opportunità di riduzione della durata delle concessioni;d) la necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti dopo, se possibile, una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate e della realizzazione di loculi aerati;e) l’individuazione delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché l’opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio;f) la necessità di ridurre o di abbattere le barriere architettoniche e di favorire la sicurezza dei visitatori;g) il rispetto delle norme vigenti in materia cimiteriale;h) la necessità di garantire l’accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;i) la necessità di garantire un’adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori.5. L’ampliamento dei cimiteri esistenti o la costruzione di nuovi cimiteri e crematori sono approvati dal Comune territorialmente competente, in conformità a quanto previsto dal PRC e previa verifica della rispondenza ai requisiti tecnico-costruttivi e sanitari fissati dalle norme statali e da quelle che eventualmente la Regione ha stabilito. 6. Ai fini dell’ampliamento dei cimiteri esistenti e della costruzione di nuovi cimiteri e crematori, i Comuni devono garantire l’accessibilità a tutte le forme di sepoltura quali campi di inumazione, loculi, tombe a terra, cinerari e ossari. 7. Nella redazione del PRC, i Comuni prevedono un’area per l’inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del 50 per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse è calcolato proporzionalmente. 8. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 7, non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l’esumazione ordinaria. 9. Se un Comune dispone di due o più cimiteri, l’area destinata alle inumazioni può anche essere garantita nell’ambito in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima della stessa calcolata ai sensi del comma 7.

Art. 22 (Disposizioni in materia di sepolture)

1. La Regione, sentiti il Comune e l’ASP territorialmente competenti e previa autorizzazione del Ministero della salute, qualora concorrano giustificati motivi, può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località diverse dal cimitero, a patto che essa avvenga al fine di garantire speciali onoranze e nel rispetto delle norme di cui alla presente legge. 2. Il contravventore alle disposizioni del comma 1, se il fatto non costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro. Restano a carico del contravventore le spese per provvedere al disseppellimento, al trasporto al cimitero e alla sepoltura.

Art. 23 (Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri)

1. Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati in loculi o tombe, sono autorizzate la costruzione di nuovi loculi aerati e la trasformazione di loculi stagni in aerati quali strutture fisse dotate di aerazione naturale. 2. In caso di tumulazione aerata, l’ordinaria estumulazione è effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro. In caso di tumulazione stagna, l’ordinaria estumulazione è effettuata decorsi venti anni dalla prima tumulazione del feretro. 3. Nel confezionamento del feretro destinato a tumulazione aerata è vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile stagno che impedisca l’aerazione del cadavere. 4. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate idonee soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi all’interno del loculo. 5. Nel loculo, contemporaneamente all’inserimento del feretro, non è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. 6. Il loculo deve essere realizzato con materiali o con soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l’evacuazione dei gas. La chiusura del loculo deve essere realizzata con un elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l’evacuazione dei condotti dei gas. 7. Le bare destinate a inumazione, tumulazione o cremazione, a seguito di funerale, devono possedere le caratteristiche stabilite dall’articolo 14. 8. Le esumazioni e le estumulazioni sono a carico di chi le richiede, salvo che nell’originario atto di concessione non risultino espressamente quale onere a carico del gestore del cimitero.

Art. 24 (Affidamento della gestione dei cimiteri, crematori e servizi cimiteriali)

1. Le modalità di costruzione e di ampliamento dei cimiteri, dei crematori e dei servizi cimiteriali relativi al proprio territorio sono individuate dai Comuni, anche in associazione tra loro, in conformità a quanto previsto dal presente articolo. 2. La gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali è rimessa ai Comuni che vi provvedono direttamente, anche in forma associata, o mediante affidamento in concessione, attraverso l’esperimento di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge, dalla normativa nazionale e dall’Unione europea. 3. I soggetti affidatari, pubblici o privati, della gestione di un cimitero, comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di una garanzia a favore del Comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici). 4. La gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l’esercizio dell’attività funebre e con le attività marmoreo-lapidee. Se il Comune non provvede direttamente, o mediante affidamento in concessione, o attraverso l’esperimento di procedure ad evidenza pubblica, alla gestione dei servizi cimiteriali relativi alla tumulazione e all’estumulazione nelle tombe, nelle cappelle e nei loculi, tali servizi possono essere svolti anche da soggetti esercenti l’attività funebre su richiesta individuale da parte degli aventi titolo. 5. Il gestore, all’atto dell’affidamento, sottoscrive una carta dei servizi recante i livelli qualitativi minimi che lo stesso è tenuto a garantire, pena la risoluzione del rapporto.6. Le gestioni cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare fino alla naturale scadenza del contratto in essere.7. In caso di liquidazione o di fallimento dell’affidatario, il Comune subentra nella gestione del cimitero e dei servizi cimiteriali affidati, utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 3.8. Il Comune inizia le procedure per il nuovo affidamento dei servizi cimiteriali almeno un anno prima della naturale scadenza di quello precedente. Le tariffe e i canoni previsti per i servizi cimiteriali oggetto di affidamento sono determinate in base alle tariffe medie approvate dalla Regione con riferimento all’ambito territoriale omogeneo di appartenenza. 9. Sotto il profilo igienico-sanitario, i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell’autorità sanitaria individuata dalle Regioni. 10. I cimiteri possono essere chiusi se non si verificano nuovi ingressi di cadavere per oltre quindici anni.

Art. 25 (Oneri di gestione e di manutenzione) 1. Gli oneri di gestione dei servizi cimiteriali sono posti a carico dei Comuni o dei soggetti affidatari, secondo quanto previsto dai contratti sottoscritti all’atto dell’affidamento. 2. Gli oneri manutentivi riguardanti i sepolcri privati nei cimiteri o i manufatti di cui sia chiesta l’installazione sono posti integralmente a carico degli aventi titolo individuati, per i sepolcri privati, nei concessionari e, per le inumazioni in campo comune, nei familiari del defunto aventi titolo a disporre dei resti mortali. 3. Nella gestione dei cimiteri, i fondi accantonati per garantire l’esecuzione delle operazioni cimiteriali future, alla scadenza della concessione o al termine delle inumazioni ordinarie, nonché per la gestione e per la manutenzione necessarie nel periodo di concessione cimiteriale, non sono imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive se corrispondono ad accantonamenti conseguenti a incassi in un’unica soluzione delle tariffe o dei canoni corrispondenti. 4. Per la costruzione di crematori e di cimiteri, anche se situati nell’ambito demaniale comunale, è consentito avvalersi del contratto di disponibilità o di concessione in finanza di progetto, con adeguate garanzie sulle opere realizzate. 5. Le concessioni d’uso di aree e di manufatti sepolcrali non sono assoggettate alla tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)).

CAPO II DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE

Art. 26 (Principi fondamentali in materia di cremazione) 1. Le decisioni relative alla volontà di essere cremati e alla destinazione delle ceneri attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale in condizioni di parità di trattamento dei cittadini, indipendentemente dal luogo di residenza, di decesso o di destinazione finale. 2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, la Regione disciplina le modalità della cremazione e del trattamento delle ceneri in conformità a quanto stabilito dal presente capo e dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Art. 27 (Manifestazione di volontà del defunto) 1. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficiale di stato civile del Comune competente per l’autorizzazione al trasporto ed è vincolata all’acquisizione di un certificato, in carta libera, del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, di nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. 2. L’autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari o dal convivente, attraverso una delle seguenti modalità: 1. a) con disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; 2. b) con iscrizione del defunto, certificata dal rappresentante legale ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera è valida anche contro il parere dei familiari; c) in mancanza di disposizione testamentaria e di iscrizione a un’associazione di cui alla lettera b) da parte del defunto, con manifestazione di volontà espressa dal coniuge, dal convivente o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, resa ai sensi degli articoli 4 e 47 del d.p.r. 445/2000; d) con manifestazione di volontà espressa dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette. 3. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge, dal convivente o da un altro familiare avente titolo, dall’esecutore testamentario, da persone a tale fine autorizzate dall’avente titolo, dal rappresentante legale dell’associazione di cui al comma 2, lettera b), a cui il defunto risultava iscritto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune o dall’impresa funebre a tale fine incaricata dall’avente titolo. Tali soggetti attestano, sotto la propria responsabilità, il luogo e la data dell’avvenuta dispersione, consegnando un apposito verbale sottoscritto all’ufficio comunale che ha rilasciato l’autorizzazione, entro trenta giorni dalla data dell’autorizzazione stessa. 4. La dispersione e l’affidamento personale delle ceneri devono essere autorizzati dal competente ufficio del Comune ove è avvenuto il decesso o del Comune in cui si trovano il cadavere, le ossa o i resti mortali esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. In caso di trasferimento dell’urna in altro comune, l’affidatario comunica il trasferimento al comune di partenza e al comune di destinazione. 5. La volontà concernente la dispersione delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal comma 2, lettere a), b) e d). La volontà concernente l’affidamento personale delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal citato comma 2, lettere a), b), c) e d).

Art. 28 (Disposizioni concernenti l’affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri)

1. Il gestore del forno crematorio consegna l’urna cineraria al coniuge, al convivente, a un altro familiare avente diritto o a un suo delegato, all’esecutore testamentario o al rappresentante legale dell’associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati o all’impresa funebre a tale fine incaricata dall’avente titolo. I predetti soggetti, nel rispetto della volontà del defunto, possono disporre la tumulazione dell’urna al cimitero, l’affidamento personale dell’urna a un familiare o, se del caso, al convivente, i quali possono anche conferirla presso edifici destinati alla custodia di urne secondo le disposizioni dell’articolo 21, comma 7. L’urna è sigillata e conservata in modo da consentire, in ogni caso, l’identificazione dei dati anagrafici del defunto. L’affidatario dell’urna deve esprimere consenso scritto, sottoscrivendo apposito verbale di custodia, previa autorizzazione dell’ufficiale di stato civile competente per territorio. 2. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto espressa in uno dei modi previsti dall’articolo 28, comma 2, lettere a), b) e d), solo in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri, in aree private o in natura. 3. La dispersione delle ceneri all’interno dei cimiteri è disciplinata dai Comuni che individuano apposite aree cimiteriali a ciò destinate. Tali aree possono essere sostitutive del cinerario comune previsto dall’articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990. 4. La dispersione delle ceneri in natura avviene all’aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:a) in montagna e in natura, a distanza di oltre duecento metri da centri e da insediamenti abitativi;b) in mare, a oltre mezzo miglio dalla costa;c) nei laghi, a oltre cento metri dalla riva;d) nei fiumi e nei corsi d’acqua ad alveo pieno permanente, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.5. La dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.6. La dispersione delle ceneri è, in ogni caso, vietata nei centri abitati.7. In caso di affidamento personale, l’ufficio del Comune ove le ceneri saranno conservate annota, nel registro previsto dall’articolo 52 del d.p.r. 285/1990, le generalità della persona cui è stata consegnata l’urna, ai sensi del comma 1, e quelle del defunto. Se l’affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all’affidamento dell’urna, è tenuto a conferire la stessa a un cimitero di sua scelta o presso edifici destinati alla custodia di urne, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 21, comma 7, per la conservazione, facendosi carico dei relativi oneri. L’affidatario è tenuto a comunicare l’avvenuto conferimento dell’urna al Comune di partenza e a quello di destinazione, per le necessarie registrazioni. È, altresì, ammesso l’ulteriore affidamento personale dell’urna a un altro familiare ovvero al convivente. L’affidatario conserva l’urna in locale idoneo, teca o similare, che abbia destinazione stabile e sia garantito da ogni profanazione.8. L’autorizzazione all’affidamento e alla dispersione non è soggetta a specifica tariffa. Il Comune può provvedere a riportare i dati relativi al defunto in un’apposita targa o cippo cimiteriale, situati nel cimitero individuato dagli aventi diritto, perché non sia perduto il senso comunitario della morte e del ricordo comune.9. Al fine di assicurare l’identità certa delle ceneri, è adottato un sistema identificativo da applicare sulla bara prima della cremazione, allo scopo di certificare la diretta relazione tra le ceneri da consegnare agli aventi diritto e la salma.10. Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto a particolari misure precauzionali. Ogni eventuale trasferimento deve essere accompagnato da una dichiarazione, effettuata dall’affidatario, indicante il luogo di partenza e il luogo di destinazione, nonché gli estremi dell’autorizzazione all’affido o alla dispersione. Il trasporto può essere effettuato dall’affidatario, da familiari, da un’impresa funebre o da qualsiasi altro vettore. Per il trasferimento all’estero su richiesta degli interessati, il Comune dove si trova l’urna deve rilasciare apposita autorizzazione al trasporto. L’autorizzazione deve recare le generalità del defunto, la data in cui avvenuta la morte e la data di cremazione. 11. Per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto a feretro chiuso e per garantire un dignitoso commiato, nell’ambito dei crematori sono predisposte apposite sale del commiato, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 29 (Sanzioni per la dispersione illegittima delle ceneri)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse da quelle consentite dall’articolo 28 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.

Art. 30 (Modalità di cremazione e garanzie) 1. La cremazione deve essere eseguita ponendo nel forno crematorio un feretro alla volta. 2. L’urna cineraria, di materiale infrangibile, deve essere di adeguata capienza. L’intero contenuto delle ceneri che si raccolgono dal polverizzatore deve essere riposto nell’urna e, successivamente, questa è sigillata.3. Non possono essere cremati cadaveri portatori di radioattività oltre le soglie di pericolosità prestabilite.4. Per i cadaveri e per i resti mortali per i quali è stata autorizzata la cremazione, è obbligatoria la rimozione preventiva dal cadavere delle protesi alimentate con batterie a nuclidi radioattivi. Tale rimozione può essere eseguita da un infermiere specializzato, da un esercente la professione sanitaria o dal personale di un’impresa funebre adeguatamente formato.

TITOLO V IMPIANTI CIMITERIALI PER ANIMALI

Art. 31 (Cimiteri per animali d’affezione)

1. I cimiteri per animali d’affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati e non hanno il carattere di demanialità di cui all’articolo 824 del codice civile. 2. I siti cimiteriali per animali d’affezione sono localizzati in una zona giudicata idonea dal Comune nell’ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente ASP per i profili attinenti l’igiene e la sanità pubblica. Al fine dell’acquisizione del parere della competente ASP, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.3. Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE), su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica. 4. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d’affezione si applica la normativa cimiteriale statale prevista dall’articolo 21, in quanto applicabile, e dal regolamento della presente legge di cui al d.p.r. 285/1990, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more dell’emanazione da parte delle Regioni di specifici organici provvedimenti in materia.

TITOLO VI DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO E FINALI

Art. 32 (Disposizioni di adeguamento e regolamento di attuazione)

1. La Regione comunica ai Comuni l'approvazione della presente legge, per definire le linee di indirizzo cui si devono attenere per il recepimento delle presenti disposizioni, nonché per adeguare le norme legislative e regolamentari eventualmente emanate nelle materie oggetto della presente legge, abrogando quelle incompatibili, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. 2. Con regolamento sono definite le norme di attuazione di competenza regionale e comunale, oltre che per le materie specificatamente individuate nella presente legge, unitamente alla relativa modulistica uniforme, anche nelle materie di seguito individuate: a) denuncia di morte e accertamento dei decessi;b) accertamento e certificazione della morte;c) locali di osservazione e obitori, garanzie per l’autorità giudiziaria, presenza territoriale di celle refrigerate o di camere refrigerate;d) trasporti internazionali di cadaveri, di ceneri e di ossa umane;e) autopsie, riscontri diagnostici e trattamenti per la conservazione dei cadaveri;f) disposizioni generali sui cimiteri, comprese le norme costruttive, sui PRC, sulle modalità per la sepoltura e per la cremazione;g) prescrizioni tecniche per la casa funeraria, la sala del commiato, il crematorio, l’ossario comune, il cinerario comune e il luogo di dispersione delle ceneri;h) reparti speciali nei cimiteri;i) norme in caso di soppressione dei cimiteri;j) procedure e criteri di intervento in caso di calamità naturali o artificiali che determinino un numero elevato di decessi.3. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, la Regione e i Comuni disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali, di cremazione e di polizia mortuaria.

Art. 33 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 34 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.